Regolamento regionale 8 luglio 1994, n. 5 - Testo storico

Regolamento regionale 8 luglio 1994, n. 5

Norme regolamentari per l’applicazione dell’art. 6, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85(Norme per favorire l’inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali).

Art. 1

(Destinatari)

1. I contributi di cui all’art. 6, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 (Norme per favorire l’inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali) sono diretti a persone con incapacità motorie permanenti, titolari di patente di categoria F, oppure, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, titolari di patente automobilistica di categoria A, B e C speciali, residenti in uno dei comuni della Valle d’Aosta.

Art. 2

(Interventi)

1. Gli interventi di cui all’art. 1 sono i seguenti:

a) per gli adattamenti, ai veicoli ed ai motoveicoli anche prodotti in serie:

1) il novanta per cento della spesa sostenuta, IVA compresa, sino ad un massimo di lire 3.000.000;

2) il rimborso integrale qualora la spesa non ecceda lire 2.000.000, IVA compresa;

3) il cinquanta per cento della spesa sostenuta, IVA compresa, per l’installazione di porte telescopiche;

b) per il pagamento degli interessi sui mutui:

1) il settantacinque per cento della spesa per i pagamenti degli interessi sui mutui o prestiti contratti per l’acquisto di autoveicoli.

2. Gli interessati non devono aver usufruito dello stesso beneficio nel triennio precedente, a meno che non documentino che la sostituzione dell’autoveicolo, la ripetizione, o l’adeguamento degli adattamenti e l’accensione di un nuovo mutuo o prestito siano dovuti a causa di forza maggiore, quali la distruzione, il furto, il danneggiamento grave dell’autoveicolo, la radiazione dalla circolazione ai sensi di legge o l’intervenuta mutazione delle condizioni fisiche degli interessati.

3. Gli interessati possono richiedere gli interventi economici di cui al comma 1 per un solo veicolo o motoveicolo di proprietà.

Art. 3

(Procedure)

1. Le istanze, al fine di poter usufruire degli interventi di cui al presente regolamento, devono essere presentate dall’interessato, su apposito modulo, al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell’Assessorato della sanità ed assistenza sociale.

2. Per quanto riguarda gli interventi di cui all’art. 2, comma 1, gli interessati devono produrre la seguente documentazione:

a) relativamente agli interventi di cui alla lett. a), numeri 1), 2) e 3):

1) fotocopia del codice fiscale dell’interessato;

2) certificato di residenza in carta libera;

3) fotocopia della patente automobilistica dalla quale risultino gli adattamenti necessari per la guida;

4) fotocopia del libretto di circolazione;

5) fotocopia della fattura delle spese sostenute per gli adattamenti oppure dichiarazione della concessionaria qualora si tratti di adattamenti prodotti in serie;

b) relativamente agli interventi di cui alla lett. b):

1) fotocopia del codice fiscale dell’interessato;

2) certificato di residenza in carta libera;

3) fotocopia della patente automobilistica dalla quale risultino gli adattamenti necessari per la guida;

4) fotocopia libretto di circolazione;

5) fotocopia della fattura di acquisto dell’autoveicolo o in mancanza, fotocopia dell’atto di compravendita;

6) piano di ammortamento rilasciato dall’istituto di credito o da finanziaria.

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d’Aosta.